Durante la seduta in presenza e pubblica del 02.07.2022 a Borgo Valbelluna il Maggior Consiglio delibera quali sono le Funzioni e le Regole in cui opera il Cancelliere della Repubblica. Di seguito il testo deliberato e foto del Documento originale.
Regolamento del Cancelliere della Repubblica Veneta
Il Cancelliere viene eletto dal Maggior Consiglio. Il candidato Cancelliere deve essere membro del Maggior Consiglio con una anzianità effettiva minima di un anno, la carica deve essere continuativa e il candidato deve essere privo di condanne per violazioni di norme della Repubblica Veneta.
La durata del mandato del Cancelliere è di anni tre. Il Cancelliere può essere rieletto per un secondo mandato ma solo dopo una pausa dallo stesso di tre anni. Inoltre, può svolgere al massimo tre mandati. Il Cancelliere eletto non può rifiutare la carica se non per gravi e comprovati motivi di salute.
Norme per l’elezione del
Cancelliere
Nove mesi prima dalla scadenza del mandato il Maggior Consiglio deve nominare una Commissione Tecnica, la quale dovrà revisionare il Regolamento dell’Ufficio di Cancelleria e delle norme a cui deve attenersi il Cancelliere. Nel caso in cui il Regolamento di Cancelleria sia ritenuto valido semplicemente lo si riconferma, altrimenti si individuano le modifiche da apportare. Inoltre, la Commissione Tecnica avrà il compito di selezionare almeno tre candidati, ma non più di cinque, per l’elezione del nuovo Cancelliere.
L’elezione del nuovo Cancelliere avverrà alla riunione plenaria del Maggior Consiglio del mese settimo antecedente alla scadenza naturale del mandato.
L’elezione del Cancelliere è valida se uno dei candidati riceve una maggioranza dei voti, pari a due terzi dei presenti alla votazione. Se per tre votazioni consecutive, intervallate solo dai tempi tecnici per lo spoglio dei voti, non si raggiunge il quorum le votazioni successive hanno la maggioranza semplice. Le votazioni sono sempre consecutive e i Consiglieri non possono abbandonare la sede della riunione finché non si è raggiunto un risultato utile.
Il Cancelliere eletto
nomina almeno due Notai per le attività del suo ufficio, la nomina deve
avvenire entro ventiquattro ore dalla sua elezione. Successivamente organizza
la sua struttura degli Interni scegliendo fidati collaboratori e ne informa il
Maggior Consiglio.
Norme per il periodo transitorio verso la conferma dell’elezione del nuovo Cancelliere
Una volta eletto il nuovo Cancelliere per i sei mesi finali del mandato del Cancelliere anziano, il nuovo Cancelliere affiancherà in tutte le sue funzioni il Cancelliere uscente. Tale periodo è ritenuto necessario per affrontare in sicurezza e in piena padronanza gli impegni istituzionali del Cancellierato.
Il Cancelliere anziano ha il compito di relazionare a tre mesi dalla scadenza del suo mandato alla Commissione Tecnica se l’apprendistato del futuro Cancelliere ha avuto un esito positivo o meno. Se l’esito è negativo deve essere motivato con precisione di fatti e documenti per iscritto alla Commissione Tecnica. La quale informa il Maggior Consiglio affinché sia indetta un’assemblea straordinaria per nominare il sostituto. Il sostituto potrà essere individuato con parere favorevole dal Maggior Consiglio nel candidato giunto per secondo nelle elezioni tenutesi tre mesi prima.
Nel mese antecedente la scadenza del mandato triennale il Maggior Consiglio si riunirà in assemblea ordinaria in presenza, affinché la Commissione Tecnica comunichi l’esito finale da essa elaborato. L’esito finale avrà funzione di nulla osta affinché sia predisposto il regolare passaggio di consegne tra il Cancelliere uscente e il neo eletto.
La Cerimonia del
passaggio di consegne sarà svolta presso il “Giardino dei Giusti” della
Repubblica Veneta a Coi di Zoldo (o in alternativa in un altro luogo indicato
dal Maggior Consiglio) con solenne giuramento di fedeltà alla Patria da parte
del neo Cancelliere.
Il compito primario del Cancelliere è di essere il garante e custode delle Leggi e dei Regolamenti della Repubblica Veneta, pertanto egli ha il dovere e il potere di mettere il veto su attività in contrasto o in violazione delle norme. Inoltre, il Cancelliere alle riunioni del Maggior Consiglio ha il ruolo di Presidente dell’Assemblea e nomina un moderatore oltre al verbalizzante. Predispone l’ordine del giorno delle assemblee del Maggior Consiglio in collaborazione con il Segretario della Repubblica.
Per tali attività il
Cancelliere deve essere informato sui lavori del Maggior Consiglio e delle
Commissioni/Magistrature della Repubblica; ove ne fosse impedito delega tali
compiti ai suoi Notai. Se anche i Notai nominati dal Cancelliere fossero
impossibilitati a partecipare, saranno essi sostituiti dai delegati della Magistratura
degli Affari Interni.
La Magistratura degli Affari Interni è strutturata come segue:
I. Ufficio della Segreteria della Repubblica che è gestita dal Segretario (consigliere del Maggior Consiglio e viene eletto dal Maggior Consiglio stesso) e svolge la sua attività in piena collaborazione con il Cancelliere.
II. L’ Ufficio Informatico è un ufficio prettamente tecnico per il regolare funzionamento dei servizi informatici della Repubblica e sarà dotato di specialisti per la sicurezza informatica.
III. La struttura per l’Anagrafica dello Stato con il servizio passaporti per i Cittadini della Repubblica.
IV. L’Ufficio Archivio per la custodia dei documenti e atti della Repubblica. Gestione degli atti e documenti sia online che offline, per l’online si doterà di strumenti Cloud. L’Ufficio Archivio lavorerà in piena collaborazione con tutte le strutture della Repubblica.
Le quattro strutture della Magistratura degli Interni collaboreranno alla pari con il Cancelliere per il regolare funzionamento della macchina amministrativa dello Stato. Il Cancelliere in quanto garante e custode delle Leggi e dei Regolamenti della Repubblica Veneta può emettere un veto motivato, qualora vi siano attività in contrasto con le Leggi della Repubblica.Doveri e limiti del Cancelliere
Il Cancelliere deve operare nel solco delle Leggi della Repubblica e in piena sinergia con il Maggior e Minor Consiglio, oltre che con il Doge. Qualora sorgano conflitti insanabili, tra una qualsiasi di queste istituzioni, deve attivarsi quale arbitro il Consiglio dei Dieci. In mancanza del Consiglio dei Dieci, il Maggior Consiglio nomina estraendo a sorte tra i suoi membri cinque Avogadori de Comun.
Il Consiglio dei Dieci o gli Avogadori de Comun dovranno nell’arco di trenta giorni, dopo aver valutato e ponderato tutte le questioni del conflitto istituzionale, emettere un responso scritto e motivato all’unanimità.
Ogni cittadino della Repubblica oppure, un membro con un qualsiasi incarico della struttura amministrativo-politica dello Stato che riscontrasse, o venisse a conoscenza, che nell'attività del Cancelliere o del suo ufficio vi siano delle anomalie, ha il dovere di segnalarlo al Maggior Consiglio ovvero, al Consiglio dei Dieci per iscritto.
Nel caso in cui un cittadino inviasse un documento di accusa al Maggior Consiglio esso ha il dovere, dopo una prima valutazione di ammissibilità, di inviarlo entro dieci giorni al Consiglio dei Dieci. In mancanza di esso il Maggior Consiglio dovrà eleggere da un minimo di tre a un massimo di sette Avogadori de Comun per le indagini del caso.
Se il Consiglio dei Dieci o nelle sue veci gli Avogadori de Comun dovessero riscontrare dalle indagini effettuate, discrepanze o anomalie nell’attività del Cancelliere, queste verranno relazionate per iscritto entro il termine di quaranta giorni al Maggior Consiglio e al Doge, proponendo anche l’eventuale sanzione.
Il Maggior Consiglio deve istituire una seduta straordinaria entro trenta giorni per valutare le sanzioni che potrebbero anche prevedere la destituzione dall’incarico.
lì 02.07.2022
La Commissione preposta per il Regolamento
delle attività del Cancelliere.
Maurizio Curto