Prot. 04/23.09.001.MAC
Nel corso dell’assemblea ordinaria del Maggior Consiglio svoltasi in data 16 settembre 2023 a Castelfranco in Località Sant'Andrea oltre il Muson lo stesso ha approvato il testo di Legge del Minor Consiglio, espresso dal Camerlengo Carlo Dotto ed in collaborazione con il Proveditor agli Interni Pasqualina Tramontin, con Delibera 8/2023 denominata " Suddivisione Amministrativa Territoriale dello Stato della Repubblica Veneta".
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Premesso che, percorrendo a ritroso il percorso umano e politico che va dal periodo odierno alla prima struttura statale consolidata dell’era moderna dello Stato del Popolo Veneto, dobbiamo auspicare di avere la stessa capacità democratica, gestionale ed operativa, messa in campo da chi ci ha preceduto nel governo del territorio per il bene comune del Popolo e dello Stato.
Nella fase storica attuale limitiamo l’approfondimento sulla struttura territoriale ed amministrativa delle aree individuate nel recente passato della Repubblica con la denominazione di “Dogado” e di “Stato da Tera”; tali macro aree, compresa l’enclave istriana della città di Muggia, sono amministrate dalla Repubblica d’Italia.
L’attuale suddivisione amministrativa dei territori della Repubblica Veneta sotto il controllo della Repubblica d’Italia, prevede a cascata, la Regione, la Citta Metropolitana, la Provincia e il Comune. Per inquadrare geograficamente l’area territoriale cui ci riferiamo con il presente documento, questa è compresa e suddivisa secondo l’ordinamento amministrativo della Repubblica d’Italia nelle seguenti provincie:
Bergamo, enclave della città di Crema ed area limitrofa di pertinenza inserita nella provincia di Cremona, Brescia, Verona, Rovigo, Padova, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, porzioni di territorio della Provincia di Gorizia già comprese nello “Stato da Tera”, enclave della città di Muggia ed aree limitrofe attualmente incluse nella provincia di Trieste.
Questa suddivisione è il retaggio delle invasioni ed occupazioni che abbiamo subito dal 1797 ad oggi (giacobina-franco-napoleonica, austriaca e savoiarda-italiana); chiaramente tali gestioni accentratrici del potere, sono l’esatto contrario dello spirito federalista della Repubblica Veneta che lasciava nei tempi passati e continuerà a lasciare nei tempi futuri ampio spazio di gestione dei territori nel rispetto dell’autonomia delle Comunità residenti.
Per ora il nostro bersaglio principale deve essere il territorio amministrato dalla Repubblica d’Italia, tralasciando al momento i territori che componevano lo “Stato da Mar”, quindi ci soffermiamo sulle macro aree del “Dogado” e dello “Stato da Tera” per avere una suddivisione che tenga conto delle loro peculiarità fisico-geografiche ed economiche.
La Repubblica del presente e quella che vogliamo proiettare nel futuro, si fonda sulle Comunità costituite in base alle potenzialità del territorio in cui sono insediate; infatti considerando l’attuale suddivisione in Regioni, Città Metropolitane, Provincie e Comuni fatta dalla Repubblica d’Italia che non considera gli aspetti morfologici, produttivi e di sinergia delle varie zone, non viene data la giusta risposta alle esigenze delle popolazioni residenti.
La Repubblica quindi intende suddividere il territorio di sua pertinenza in Comunità che si riconoscano al loro interno per tradizioni, cultura e capacità produttiva. Le Comunità devono essere in grado di autosostenersi, quindi nei territori di loro pertinenza dovranno avere la capacità di sviluppare sia un’adeguata agricoltura sia la produzione industriale sia il commercio sia le infrastrutture; va da sé che le zone in cui, per i più svariati motivi non potranno svilupparsi adeguatamente, queste potranno avere scambi compensativi di sussidiarietà con altre Comunità o con altri Stati. Le Comunità dovranno avere la massima autonomia amministrativa nel rispetto dei propri Statuti e delle proprie Regole, senza mai andare in contrasto e perdere di vista il bene comune dell’appartenenza alla Repubblica Veneta.
La Repubblica ritiene necessario ed opportuno, per raggiungere questi ambiziosi obbiettivi, procedere con la nuova suddivisione amministrativa dello Stato definita come segue:
• Macro Area Costiera
• Macro Area delle Pianure
• Macro Area Montana
A sua volta nelle macro aree succitate saranno costituite ed insediate le Comunità territoriali che avranno il compito di governare il territorio.
I territori della Macro Area Costiera devono comprendere il delta del fiume Po, le lagune costiere e le fasce di territorio che collegano queste importanti aree; in questa fase riorganizzativa l’enclave della città di Muggia ed il relativo territorio di pertinenza devono essere ricompresi nella Macro Area Costiera che potrebbe essere indicativamente la casa delle seguenti Comunità:
• Monfalcone-Muggia e le pertinenze di pianura comprese nell’attuale provincia di Gorizia nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797, Aquileia-Grado, Palazzolo dello Stella-Porto Nogaro, Latisana-Lignano, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria-Portogruaro, Caorle-Eraclea, Jesolo-San Donà, Venezia-Mestre e le porzioni della laguna nord e centrale, Mira-Campagna Lupia, Chioggia-Codevigo e la laguna sud, Adria-Cavarzere-Loreo, Delta del fiume Po.
I territori della Macro Area delle Pianure, potrebbe essere indicativamente la casa delle seguenti Comunità:
• Udine e pertinenze del Friuli di Pianura, Pordenone e pertinenze del Friuli di pianura, Treviso-destra del fiume Piave, Treviso-sinistra del fiume Piave, Bassano-Cittadella, Vicenza e le sue pertinenze di pianura, Padova e le sue pertinenze di pianura, Cologna Veneta- Este-Monselice, Rovigo-Polesine, Verona e le sue pertinenze di pianura, Comunità dei 8 Comuni della Valpolicella, Soave-Legnago, Brescia e le sue pertinenze di pianura, Bergamo e le pertinenze di pianura comprese nell’attuale provincia di Bergamo nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797, Crema e circondario nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797.
I territori della Macro Area delle Montagne, potrebbe essere indicativamente la casa delle seguenti Comunità:
• Cividale-Gemona del Friuli e zona collinare-montana nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797, Carnia, Cadore nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797, Agordino-Zoldano nei limiti dell’appartenenza allo Stato Veneto ante 1797, Belluno e relative pertinenze, Alpago-bacino idrografico montano del Celina, Feltre e relative pertinenze, Comunità dei 7 comuni dell’ Altopiano di Asiago, Schio-Valdagno, Colli Berici, Colli Euganei, Valli dei monti Lessini, Lago di Garda sponda destra, Lago di Garda sponda sinistra, Val Camonica-Val Trompia-Val Sabbia e valli minori confluenti, Val Brembana-Val Seriana e valli minori confluenti.
La base portante della Repubblica per il buon governo del territorio deve essere "la Comunità", a sua volta il territorio della Comunità per una migliore e più capillare gestione amministrativa può essere suddivisa in più parti, meglio definite come Distretti e collegati in modo biunivoco con la Comunità di riferimento.
Le Istituzioni della Repubblica sono consapevoli che nell’applicazione della suddivisione amministrativa dei territori compresi nel “Dogado” e nello “Stato da Tera” si verrebbero a creare delle situazioni anomale lungo la fascia di confine con la Repubblica d’Austria e con la Repubblica di Slovenia; infatti in conseguenza del comportamento guerrafondaio messo in atto dal Regno dei Savoia/Repubblica d’Italia dal 1866 in poi, il confine dello Stato Veneto ante 1797 non collima con il confine orientale della Repubblica d’Italia.
Si verrebbero a creare delle situazioni di enclave politica ed amministrativa sulle seguenti aree territoriali:
• Tarvisio e sue pertinenze non comprese nei confini dello Stato Veneto ante 1797, Provincia di Gorizia e sue pertinenze non comprese nei confini dello Stato Veneto ante 1797, Provincia di Trieste escluso il territorio della Citta di Muggia,
in cui le popolazioni residenti, pur manifestando la loro appartenenza culturale e linguistica al patrimonio storico/culturale originato dal buon governo della Repubblica Veneta ante 1797, sarebbero costrette a rimanere sotto l’amministrazione della Repubblica d’Italia.
Per consentire uno sviluppo armonico e pacifico dei territori succitati e di altri territori posti in adiacenza del confine che si verrebbe a creare con la Repubblica d’Italia, le cui popolazioni residenti fossero pervase dagli stessi sentimenti culturali e linguistici ereditati dal buon governo esercitato dallo Stato Veneto ante 1797, si suggerisce di provvedere alla loro consultazione, sotto l’egida di organismi internazionali (ONU) riconosciuti ed accettati da tutte le parti interessate, per dare a queste popolazioni la possibilità di decidere in piena autonomia da chi e come vorrebbero essere amministrate:
• dalla Repubblica d’Italia,
• in piena autonomia sotto la tutela dell’ONU,
• in piena autonomia sotto la tutela della Repubblica d’Austria
• in piena autonomia sotto la tutela della Repubblica di Slovenia,
• in piena autonomia sotto la tutela della Repubblica Veneta.
Con successivi provvedimenti, condivisi con le Comunità territoriali come sopra individuate, si provvederà alla realizzazione delle divisioni confinarie amministrative tra le Comunità dello Stato.
Le Istituzioni della Repubblica non devono essere ancorate al passato, devono invece essere proiettate al futuro, per fare in modo che la Repubblica nel suo insieme torni ad essere un faro di civiltà ed un esempio di buon governo per tutti gli Stati del mondo.
Venezia 16 settembre 2023
Il Proveditor agli Interni
Pasqualina Tramontin
Il Camerlengo (Facente funzioni Dogale)
Carlo Dotto