Circolare esplicativa del Patto di New York del 1966 ratificato con Legge 881/77 alle autorità italiane dei Territori Veneti
1 settembre, 2024 di
Circolare esplicativa del Patto di New York del 1966 ratificato con Legge 881/77 alle autorità italiane dei Territori Veneti
Staff Repubblica Veneta
| Ancora nessun commento

Pubblichiamo il testo della lettera inviata il 30 agosto 2024 a mezzo Mail PEC a tutte le autorità italiane in indirizzo sui Territori della Repubblica Veneta.

Ai Sindaci pro tempore
dei Comuni tutti
dei Territori Veneti
dello Stato Veneto
Loro Sedi    

Ai Governatori
delle Regioni italiane
su Territori Veneti
e Loro Sedi

Ai Prefetti
Province italiane
su Territori Veneti
e Loro Sedi

Per conoscenza a:

Independent Expert OHCHR
Mr. Livingstone Sewamyana
ie-internationalorder@ohchr.org

Prot. 04/24.08.001.MAC del 26.08.2024

Oggetto: Circolare esplicativa del Patto di New York del 1966 ratificato con Legge 881/77

Egregi Signori siamo a esigere l’applicazione integrale del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 che all’articolo 1, comma 3 obbliga tutti gli amministratori a divulgare il diritto all’autodeterminazione dei Popoli.

Per comodità di lettura e comprensione ne riportiamo alcune parti più significative che sono state pubblicate sulla G.U. nr. 333 del 07 dicembre 1977 al Suppl. Ordinario nonché sul sito https://www.gazzettaufficiale.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i Popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Vogliamo ricordare che tale nobile diritto deve essere tutelato ed è norma cogente e come è richiesto, deve trovare adeguata divulgazione con tutti i mezzi a disposizione anche con affissione della legge in bacheca fisica e virtuale al pubblico.

Non può sottrarsi la sua funzione pubblica al dovere dell’applicazione del Patto di New York del 1966. Inoltre il suo ufficio si trova ad avere una operatività provvisoria con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 212/2010 [*] che abroga le leggi di annessione dei territori della Repubblica Veneta all’Italia.

Con l’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, la sua figura giuridica ha l’obbligo di collaborare, facilitando le istituzioni della Repubblica Veneta affinché possano esercitare la piena effettività sul territorio dello Stato Veneto.

Siamo inoltre a informarla che nel suo Comune vi sono cittadini appartenenti alla Repubblica Veneta  e in autodeterminazione nel Popolo Veneto ed esercitano il loro diritto naturale a essere un Popolo, uno Stato, una Nazione Veneta. Tale diritto deve essere tutelato e non contrastato in particolar modo da chi sta esercitando una funzione pubblica. I cittadini che verranno discriminati esercitando tale diritto saranno tutelati da REPUBBLICA VENETA e nelle sedi di giustizia opportune.

 [*] Decreto legislativo nr. 212 del 13 dicembre 2010 a firma del Presidente della Repubblica italiana Napolitano: Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, nr. 246 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano nr. 292 del 15 dicembre 2010 – Supplemento ordinario nr .276 - Art. 1 Comma 1: A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell'allegato al presente decreto sono o restano abrogate. Nell’elenco presente in Gazzetta Ufficiale si legge al rigo 2799 e al rigo 3260 quanto segue:

•    il Decreto Regio n.3300 del 4 Novembre 1866 con il quale “Le province Venete e quella di Mantova fanno parte del Regno d’Italia” facente seguito al Plebiscito del 20-21 ottobre 1866 con il quale il Popolo Veneto avrebbe espresso la sua volontà di annessione al Regno d’Italia

•    la successiva conversione in legge n.3841 del 18 luglio 1867 “Legge con la quale è data forza di Legge al Regio Decreto del 4 Novembre 1866, col quale fu dichiarato che le Province della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”.

Venezia 26 agosto 2024

Per il Maggior Consiglio                        
Il Camerlengo                                                                                    Il Cancelliere
Carlo Dotto                                                                                         Silvano Viero

Accedi per lasciare un commento